Condizioni generali

1. La società alessandro Schweiz AG produce e distribuisce prodotti cosmetici, apparecchiature per cosmesi e arredamenti per saloni di bellezza rifornendo solo i centri specializzati autorizzati.

 

2. I prezzi di vendita sono solo quelli stabiliti dal listino attuale. Con la pubblicazione di un nuovo listino prezzi, tutti i prezzi precedenti perdono validità.

 

3. I prezzi indicati si intendono franco deposito in Svizzera, spese di spedizione e IVA escluse, salvo diverse disposizioni scritte. L’importo minimo di un ordine di comanda ammonta a netto 100,00 CHF. Nel caso le unità in vendita indicate nel listino dei prezzi risultassero inferiori all’importo dell’ordine minimo di cui sopra, verrà addebitato una maggiorazione del 10 % sul prezzo dello specifico articolo. Le spese di spedizione forfettarie sono pari a 9,50 CHF e non verranno addebitate a partire da un ordine pari a 250,00 CHF. La spedizione di mobili e accessori avviene fondamentalmente franco stabilimento.  

 

4. Nel caso di pagamento per contrassegno concediamo uno sconto del 2 % del quale si terrá conto automaticamente all’emissione della fattura.

 

5. Al momento della consegna della merce al Cliente o a spedizionieri, trasportatori o ad altre persone incaricate dell’esecuzione della spedizione il rischio si trasferisce a carico del Cliente – anche nel caso vengano concordate clausole di spedizione (INCOTERMS). Nel caso la spedizione subisca ritardi per circostanze delle quali sia responsabile il Cliente o nel caso in cui il Cliente non ritiri la consegna in tempo, il rischio si trasferisce a carico del Cliente dal momento in cui la spedizione è pronta per essere consegnata. Le spese risultanti dal ritardo (in particolare spese di deposito) sono a carico del Cliente. Dopo una dilazione pari a 14 giorni ci riserviamo il diritto di vendere la merce privatamente a spese e rischio del Cliente, e di esigere il pagamento immediato del prezzo d’acquisto; in alternativa ci riserviamo il diritto di recedere dal contratto una volta terminato il decorso della dilazione o di esigere un risarcimento danni al posto della prestazione. I termini di consegna non sono impegnativi salvo diverse disposizioni scritte.

 

6. I prodotti di alessandro International destinati alla rivendita sono vendibili esclusivamente nella loro confezione originale; essi non devono essere né rietichettati, né travasati, né confezionati nuovamente.

 

7. Reclami di qualsiasi tipo saranno presi in considerazione solamente nel caso pervengano immediatamente e per iscritto ad alessandro International – tuttavia entro al massimo una settimana dal ricevimento della merce. Danni causati dal trasporto devono essere comunicati immediatamente per iscritto sia all’impresa di trasporti responsabile che ad alessandro International.

 

8. Nel caso di reclami giustificati ed entro termine ritiriamo la merce danneggiata, a condizione che essa sia intatta e inutilizzata, e al suo posto consegniamo merce impeccabile. Nel caso in cui la successiva fornitura di merce impeccabile abbia esito negativo o nel caso in cui la spedizione sostitutiva non avvenga entro termini adeguati nonostante esortazione scritta, il Cliente può avvalersi dei diritti di legge rispettando però le presenti condizioni di consegna e pagamento.

 

9. alessandro International é responsabile in caso di dolo o di negligenza grave da parte nostra o di un rappresentante o di un ausiliario secondo le disposizioni di legge. Inoltre, secondo la legge sulla responsabilità per danno da prodotti, alessandro International è responsabile solo per lesione della vita, del corpo o della salute, della violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali o nel caso di reticenza dolosa di un vizio o nel caso garantisca un carattere dell’oggetto specifico in consegna. Tuttavia il diritto al risarcimento danni per violazione di obblighi contrattuali essenziali è limitato a danni tipicamente contrattuali prevedibili. Ciò nonostante la responsabilità per danni a beni giuridici del Compratore attraverso l’oggetto della consegna, per es. danni ad altri oggetti, é completamente esclusa.

La regolamentazione delle frasi 3 e 4 di questo paragrafo non vale in caso di dolo o negligenza grave, lesione della vita, del corpo o della salute, o nel caso di reticenza dolosa di un vizio o nel caso alessandro International garantisca un carattere dell’oggetto specifico in consegna. La regolamentazione del precedente paragrafo si estende al risarcimento danni oltre alla prestazione ed al risarcimento danni al posto della prestazione, indipendentemente dal motivo giuridico, in particolare a causa di difetti, della violazione di obblighi contrattuali o per azioni illecite. Inoltre, la stessa è anche valida in caso di rivendicazione di risarcimento di spese inutili. Ulteriormente vale anche in caso di responsabilità per ritardo di consegna, a condizione che nel caso in cui il ritardo della consegna non sia né intenzionale né gravemente negligente, la nostra responsabilità per quanto riguarda il risarcimento danni accanto alla prestazione limitata al 5 % del valore della consegna.   

 

10. Laddove per l’esercizio di diritti costitutivi o per far valere il diritto di risarcimento danni la legge prevede di fissare un congruo termine per la prestazione o per il suo edempimento, per il cliente questo termine è sempre di 14 giorni.

 

11. Il termine di prescrizione per rivendicazioni e diritti riguardo a difetti della merce - indipendentemente dal motivo giuridico – è pari a un anno. Il termine di prescrizione vale anche per ulteriori diritti al risarcimento danni nei nostri confronti, indipendentemente dalla base legale. Inoltre lo stesso vale anche nella misura in cui le rivendicazioni non siano in relazione con un difetto. Il precedente termine di prescrizione non è valido in caso di dolo o di reticenza dolosa di un vizio o nel caso alessandro International garantisca un carattere dell’oggetto in consegna. Nel caso di reticenza dolosa di un vizio, al posto del termine sopra indicato valgono i termini applicabili ai sensi dell’§ 438 sezione 1 n. 2 del C.C. (ted.) [BGB] rispetivamente n. 3, escluso il prolungamento del termine in caso di dolo § 438 sez. 3 [BGB]. Inoltre il termine di prescrizione non vale per diritti al risarcimento danni riguardanti la lesione della vita, del corpo o della salute o della libertà, per rivendicazioni riguardo la legge sulla responsabilità per danno da prodotti, nel caso di una violazione per  grave negligenza dei doveri o di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali. In tutti i casi di diritti al risarcimento danni, il termine di prescrizione comincia al momento della consegna. Le precedenti regolamentazioni comprendono anche il risarcimento di spese inutili. 

 

12. La prescrizione di una rivendicazione indirizzata nei nostri confronti non veiene interrotto da trattative condotte da nostri rappresentanti contro il soggetto il quale presenta la rivendicazione stessa. In ogni caso le trattative riguardanti rivendicazioni indirizzate nei nostri confronti sono da considerarsi nulle, salvo che noi o i nostri rappresentanti non dichiarassimo l’opposto per iscritto.

 

13. Fino al definitivo saldo del conto del Cliente, la merce consegnata rimane di proprietà della società alessandro Schweiz AG. Lo stesso vale per la merce già rivenduta. Nel caso di ritardi nel pagamento, l’ammontare degli interessi può essere calcolato in base alle leggi vigenti. Ci riserviamo espressamente il diritto di far valere ulteriori danni.

 

14. È esclusa una compensazione del Cliente con una contro-pretesa, salvo nel caso in cui la contro-pretesa del Cliente sia riconosciuta o passata in giudicato.

 

15. Il Cliente non ha diritto di ritenzione, salvo nel caso in cui la contro-pretesa del Cliente sia riconosciuta o passata in giudicato.

 

16. Luogo di esecuzione per tutte le consegne è lo stabilimento o il magazzino di deposito di alessandro Schweiz. Luogo di adempimento per tutti i Clienti è CH – 8500 Frauenfeld.

 

17. Il foro competente per entrambe le Parti è Frauenfeld, anche per controversie in materia di certificati, cambi ed assegni, salvo per legge non sia previsto diversamente. alessandro International è altresì legittimato a querelare il Committente presso la sua sede. Nel caso in cui il Committente non sia un imprenditore commerciale, vale la regolamentazione giuridica.

 

18. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.

 

19. Si concorda l’esclusiva applicabilità del diritto svizzero. Nel caso in cui singole clausole non siano valide, ciò non concerne la validità di quelle restanti. Le clausole nulle devono essere sostituite con altre clausole, il cui scopo commerciale si avvicini il più possibile al fine commerciale perseguito dalle clausole nulle.

 

All‘11/2010